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Il D.lgs. n. 231/01 - Responsabilità penale ed amministrativa delle Società

I Modelli 231 e Organismi di Vigilanza sono il nucleo centrale della compliance. il D.lgs. n. 231/01 rappresenta oggi, infatti, una grande opportunità per le aziende virtuose ed efficienti che vogliono evitare le pesanti sanzioni derivanti da comportamenti fraudolenti/illegali posti in essere dai propri collaboratori.

Tale Decreto infatti ha sancito il principio secondo cui per determinate tipologie di reati, oltre alla persona fisica che materialmente commette l’illecito, viene sanzionata anche la società stessa. Se quest’ultima non ha in precedenza introdotto idonei “Modelli di Organizzazione e Gestione”finalizzati a prevenire i comportamenti illeciti.

Effetti sulle responsabilità di amministratori, organi di controllo e revisione

E’ importante sottolineare che gli amministratori i quali non applichino quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, in caso di reato, espongono automaticamente la società alle pesanti sanzioni previste dal Legislatore. In aggiunta espongono loro stessi e gli organi di controllo alle azioni di responsabilità che possono essere esercitate nei loro confronti.

L’adeguamento al D.lgs. n. 231/01, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, dovrà considerare le caratteristiche proprie dell’impresa cui esso si applica. Il rischio “reato” di ogni impresa è infatti strettamente dipendente da diverse variabili. Tra questi occorre tenere in considerazione, in particolare, il settore economico, l’area geografica in cui l’impresa opera, la struttura, l’articolazione e le dimensioni dell’impresa stessa, la mappa delle funzioni e dei poteri. Modelli 231 e Organismi di Vigilanza rappresentano in definitiva la parte finale del processo di adeguamento..

i nostri professionisti in "ambito 231"

Lo Studio, con il suo team multidisciplinare di avvocati, commercialisti ed ingegneri, con esperienza nell’”Area 231″ maturata in oltre 15 anni di attività come consulenti, OdV, docenti e pubblicisti, assicura ai clienti un supporto consulenziale e formativo personalizzato e di alta professionalità.

Fase 1 : realizzazione del modello 231

Fase 2 : attuazione del modello 231 o.d.v.

  • Effettuare un check-up preliminare del “contesto” aziendale e del “rischio 231” individuando il livello di complessità dell’intervento e la sua fattibilità;
  • Analisi dei rischi di reato ritenuti più probabili;
  • Redazione dei Modelli Organizzativi pretesi dal legislatore;
  • Elaborazione dei Codici Etici e Regolamenti Interni;
  • Predisposizione di procedure e protocolli di prevenzione dei reati, allineate con i più rigorosi standards internazionali.
  • Svolgimento audit periodici per garantire il rispetto delle procedure da parte dei dipendenti e collaboratori;
  • Assumere, con i propri consulenti, incarichi all’interno degli Organismi di Vigilanza;
  • Organizzare e gestire tutte le attività ed incombenze gravanti sugli Organismi di Vigilanza, ivi compresi gli audit.
  • Erogare la formazione del personale interno;
  • Fornire la consulenza continuativa su tutte le novità normative e giurisprudenziali.

Approccio operativo all’Analisi dei rischi 231. I fattori essenziali ai fini della sua costruzione. 

La personalizzazione come elemento essenziale per non incorrere in responsabilità. 

Questionari e/o interviste
70%

Secondo la giurisprudenza, l’individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati presuppone un’analisi approfondita della realtà aziendale.

 

REGOLE INTERNE E PROTOCOLLI
17%

Ciò con l’obiettivo di individuare le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato, creando i presupposti per la costruzione su misura di un Modello 231.

 

ANALISI ORGANIGRAMMA / FUNZIONIGRAMMA
13%

Quest’ultimo infatti si inserisce come “tassello” di un puzzle mettendo a sistema gli strumenti del sistema di controllo interno aziendale per risultare  efficace al vaglio del Giudice.

Il dato più significativo riguarda l’uso di questionari e interviste mirate alle funzioni aziendali per la costruzione dei modelli. Non può ritenersi in linea con un’efficiente mappatura del rischio di reato l’aver scelto come metodo per l’indagine la sola analisi dell’organigramma–funzionigramma.